(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame non possono essere dedotte cause di estinzione della misura cautelare estranee al procedimento medesimo, la competenza a dichiarare le quali appartiene al giudice del procedimento principale. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si censurava la decisione del tribunale del riesame che aveva disatteso l'eccezione di perenzione della cautela per l'omesso interrogatorio di garanzia).