(massima n. 1)
Non può ritenersi violata la disposizione dell'art. 143 c.p.p. nel caso di omessa traduzione dell'avviso di udienza camerale all'indagato, sia perché detto avviso non contiene ex lege l'enunciazione del fatto contestato e l'indicazione delle norme che si assumono violate, di guisa che non può ritenersi violato il diritto dell'indagato di poter comprendere l'accusa, sia perché la mancata traduzione dell'avviso non impedisce all'indagato di seguire il compimento degli atti ai quali intende partecipare. Inoltre, il diritto dell'indagato di presenziare all'udienza e rendere dichiarazioni al magistrato di sorveglianza non può ritenersi leso dalla mancata traduzione dell'avviso di udienza, trattandosi di diritto che discende direttamente dall'applicazione degli artt. 127, comma terzo, e 309, comma ottavo, c.p.p.