(massima n. 3)
In tema di ricettazione, di assegno circolare in bianco, ai fini dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, occorre avere riguardo non esclusivamente al valore venale della carta e del costo della stampa del modulo, ma anche all'interesse generale della banca emittente al cosiddetto «valore formale» del documento, per la peculiare funzione garantistica nel commercio giuridico dei titolo di credito, interesse la cui lesione è attuale e concomitante alla ricettazione, indipendentemente dall'utilizzazione concreta del titolo e della conseguente eventuale realizzazione degli ulteriori reati di falso e truffa. Ove la ragione preponderante del riconoscimento dell'attenuante indicata sia il modesto valore economico del bene ricettato, poi, non può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, poiché la medesima circostanza non può essere apprezzata due volte in favore dell'imputato.