(massima n. 1)
L'inosservanza dell'art. 309, comma 4, c.p.p., nella parte in cui prescrive che la richiesta di riesame va presentata nella cancelleria del tribunale del riesame (disposizione richiamata anche per l'appello in materia cautelare dall'art. 310, comma 2, c.p.p.), non dà luogo a inammissibilità del gravame, non essendo questa espressamente prevista e non potendosi applicare il disposto dell'art. 591, comma 1, lett. c), nella parte in cui indica come causa di inammissibilità l'inosservanza dell'art. 582 c.p.p., proprio giacché la disciplina contenuta in detto ultimo articolo, per quanto riguarda il luogo di presentazione dell'impugnazione (cancelleria del giudice a quo), è derogata da quella dettata dal citato art. 309, comma 4.