(massima n. 1)
In tema di presentazione della richiesta di riesame, la previsione dell'art. 582, comma secondo, c.p.p. (applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 309, comma quarto, c.p.p.), va interpretata nel senso che l'atto può essere validamente presentato presso la pretura insediata in luogo diverso da quello del tribunale distrettuale, ove la richiesta dovrebbe essere normalmente presentata in deroga a quanto generalmente previsto, per le impugnazioni, dall'art. 582, comma primo, c.p.p. (Fattispecie in cui la richiesta di riesame di una ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Benevento, di competenza del Tribunale di Napoli, era stata presentata presso la cancelleria della Pretura di Benevento).