(massima n. 2)
Qualora la richiesta di riesame venga presentata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 4, e 582, comma 2, c.p.p., presso la cancelleria della pretura del luogo in cui si trova il richiedente, il termine di cinque giorni entro il quale gli atti debbono pervenire al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., quale interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 1998, decorre non dalla data in cui è avvenuta la presentazione della richiesta ma da quella in cui quest'ultima è pervenuta al suddetto tribunale; ciò in armonia con quanto affermato anche nella citata sentenza della Corte costituzionale, secondo cui «ferma la disciplina delle modalità e dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, di cui agli artt. 309, commi 1 e 4, 582 e 583 c.p.p., ai fini della decorrenza di detto termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti vale, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame».