(massima n. 1)
In tema di riesame ex art. 309 c.p.p. e di appello ex art. 310 c.p.p., le parti private ed i loro difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si trovano, ma solo se tale luogo č diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento: con la conseguenza che qualora il provvedimento impugnato sia stato emesso dal giudice presso il tribunale, devono considerarsi inammissibili la richiesta di riesame ovvero l'atto di appello presentati nella cancelleria della pretura della medesima sede giudiziaria.