(massima n. 1)
Qualora la richiesta di riesame venga presentata, ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., nella cancelleria della pretura (ora tribunale) del luogo in cui il richiedente o il suo difensore si trovano, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p. per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente decorre dalla data di detta presentazione e non da quella successiva in cui la richiesta perviene al suddetto tribunale. Ciò a differenza di quanto si verifica nel caso in cui la richiesta venga trasmessa a mezzo del servizio postale, comportando una tale scelta l'assunzione dell'alea di eventuali disguidi non addebitabili all'amministrazione giudiziaria, mentre nell'altra ipotesi la parte privata si affida comunque, ab initio, al sistema organizzativo giudiziario il quale deve farsi carico del rispetto dei tempi prescritti.