(massima n. 1)
Qualora nella richiesta di riesame presentata, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., alla direzione dell'istituto nel quale l'interessato trovasi detenuto sia indicato, come organo destinatario, un tribunale diverso da quello competente, i termini di cui all'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. decorrono dalla data in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente. In siffatta ipotesi, infatti, non può trovare applicazione la regola secondo cui la presentazione ex art. 123 c.p.p. equivale, fin dal primo momento, a presentazione diretta all'autorità giudiziaria cui l'atto è diretto, ma devesi invece richiamare l'altra regola secondo cui per data di presentazione della richiesta di riesame deve intendersi quella in cui la medesima richiesta venga depositata nella cancelleria del tribunale competente ovvero quella in cui, essendosi utilizzate altre forme di trasmissione del gravame, essa sia stata effettivamente ricevuta da detta cancelleria.