(massima n. 1)
In materia di termini per l'impugnazione, la norma contenuta nell'art. 585, comma terzo, c.p.p., secondo cui, quando la decorrenza č diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo, non trova applicazione con riferimento al termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, atteso che la diversa decorrenza, ivi prevista, di detto termine per l'imputato e per il difensore č correlata non ad un fatto univoco ed omogeneo per entrambi i soggetti legittimati, suscettibili peraltro di concretarsi in tempi diversi, ma ad eventi tipologicamente diversi (rispettivamente, esecuzione o notificazione dell'ordinanza che dispone la misura e notificazione dell'avviso di deposito della medesima), il che rivela l'intenzione del legislatore di istituire regimi di impugnabilitą differenziati in relazione ai vari soggetti considerati.