(massima n. 1)
In materia di misure cautelari, la richiesta di riesame e l'appello hanno natura di mezzi di impugnazione. Ne consegue che ove i predetti mezzi vengano proposti eventualmente sia dall'imputato sia dal suo difensore č applicabile il principio generale di cui all'art. 583, terzo comma, secondo cui, quando la decorrenza del termine per l'impugnazione č diversa per l'imputato e per il difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo.