(massima n. 1)
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p., deve provvedersi alla trasmissione degli atti al tribunale del riesame da parte dell'autoritā giudiziaria procedente č da ritenere soggetto alla regola generale di cui all'art. 172, comma 4, c.p.p., secondo cui il dies a quo non viene computato.