(massima n. 1)
La richiesta del difensore di riesame del provvedimento di custodia non può essere dichiarata inammissibile, in deroga all'art. 173 c.p.p., facendo decorrere il termine per proporla, invece che dalla notificazione dell'avviso di deposito di cui all'art. 309 comma 3, dalla sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294, o da fatto consistente in atto previsto a diverso fine, seppure se ne desuma la sua conoscenza altrimenti conseguita del provvedimento.