(massima n. 1)
In presenza di un'ordinanza che applica la custodia cautelare a carico di un parlamentare, quest'ultimo può chiedere il riesame fin dal momento in cui ha conoscenza del provvedimento — anche attraverso la richiesta di autorizzazione all'arresto rivolta alla Camera di appartenenza — tuttavia il termine per impugnare non decorre se non dall'esecuzione o dalla notificazione (art. 309, comma 1 c.p.p.) in quanto la predetta richiesta di autorizzazione non è atto equipollente, tenuto conto del deposito di atti previsto dall'art. 293, comma 3 c.p.p.