(massima n. 1)
A norma dell'art. 344 c.p.c., nel giudizio di appello č ammesso soltanto l'intervento del terzo che sarebbe legittimato all'opposizione di cui all'art. 404 c.p.c., in quanto titolare di un diritto incompatibile che potrebbe essere pregiudicato dalla emananda sentenza; ne consegue che, in un giudizio avente ad oggetto la tutela delle distanze di un fabbricato, promosso da soggetto che si affermi proprietario dell'immobile, sussiste la legittimazione ad intervenire, in grado di appello, da parte del terzo che assuma di essere proprietario esclusivo del medesimo bene, in quanto la sentenza - pur rimanendo una "res inter alios acta" - costituisce una situazione giuridica incompatibile col diritto di proprietā vantato dal terzo.