(massima n. 1)
Atteso il disposto di cui all'art. 127, comma nono, c.p.p., secondo cui l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento in camera di consiglio «è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito», deve escludersi che dia luogo a nullità di detta ordinanza la mancanza degli avvisi per l'udienza camerale previsti dal comma primo del citato art. 127 c.p.p. (principio affermato in materia di procedimento di riesame di ordinanza di sequestro, sulla base del richiamo al medesimo art. 127 contenuto nell'art. 324, comma sesto, c.p.p.).