(massima n. 1)
Il titolare del diritto di proprietà, che ha subito lesione per violazione delle norme sulle distanze legali può esperire contemporaneamente l'azione reale di restituzione in pristino e quella personale di risarcimento del danno; l'una volta a realizzare la sanzione diretta, l'altra a conseguire quella indiretta, con l'unico limite che, dal momento in cui la prima è attuata, la seconda si circoscrive ai danni causati dall'opera illegittima prima della sua eliminazione.