(massima n. 1)
In sede di riesame č possibile confermare una misura cautelare per esigenze cautelari diverse da quelle poste a base della sua applicazione, in quanto l'art. 309, comma nono, c.p.p. consente al tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento.