(massima n. 1)
Il giudice competente a pronunciarsi sulla revoca della misura cautelare — e quello adito in sede di appello sulla medesima questione — non incontra alcuna preclusione, quanto all'accertamento della carenza originaria e preesistente di indizi o di esigenze cautelari, nella mancata tempestiva impugnazione dell'ordinanza cautelare con la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione; l'efficacia preclusiva (limitata allo stato degli atti ed alle questioni dedotte) del cosiddetto giudicato cautelare, infatti, può conseguire esclusivamente alle decisioni, non impugnate, adottate dal tribunale ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di esame o di appello, ovvero alle pronunce della Corte di cassazione rese nel procedimento incidentale de libertate.