(massima n. 2)
In tema di impugnazione di misure coercitive, avverso l'ordinanza che costituisce reiterazione di precedenti provvedimenti per qualsiasi ragione caducati č proponibile il riesame e non l'appello, non ricavandosi alcuna distinzione al riguardo dall'art. 309 c.p.p., che si riferisce indistintamente a tutte le ordinanze applicative di misure coercitive (fattispecie nella quale la misura della custodia cautelare era stata ripristinata con la sentenza di condanna in primo grado, dopo che la precedente misura era stata annullata a seguito di ricorso per cassazione).