(massima n. 1)
In tema di procedimento di riesame delle riesame delle misure cautelari personali la formazione del giudicato cautelare, conseguente all'ordinanza di inammissibilitą per rinuncia proposta dall'avente diritto e non impugnata per cassazione, priva di ogni rilevanza il vizio del procedimento di riesame determinato dall'intempestiva trasmissione degli atti, atteso che tale trasmissione non č fine a se stessa, ma ha funzione strumentale rispetto alla decisione.