(massima n. 2)
In tema di impugnazioni di provvedimento impositivo di misura cautelare personale, il giudizio di appello č delimitato da due elementi nel senso che opera anzitutto l'effetto devolutivo, in ragione del quale la cognizione del giudice non puō estendersi al di lā dei motivi dedotti con l'impugnazione, e che la stessa facoltā devolutiva č delimitata dalla natura e dal contenuto del provvedimento impugnato, non essendo ammissibile dedurre questioni che non siano state prospettate con l'istanza successivamente decisa con il provvedimento impugnato, e dovendosi osservare la duplice cognizione prevista per il giudizio di merito.