(massima n. 1)
È ammissibile il rimedio del riesame avverso il provvedimento con il quale il giudice competente dispone in tema di misure cautelari, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dopo che analogo rimedio è stato esperito, con esito negativo, avverso l'ordinanza genetica della misura emessa da altro giudice, dichiaratosi o dichiarato incompetente.