(massima n. 1)
In virtł del principio tempus regit actum, ai procedimenti di riesame svoltisi prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, non si applicano le disposizioni da questa introdotte modificative dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si deduceva la perdita di efficacia della misura per avere il pubblico ministero trasmesso gli atti al tribunale del riesame in un procedimento di impugnazione svoltosi nel giugno del 1994 oltre cinque giorni dal deposito della richiesta).