(massima n. 1)
Avverso l'ordinanza con cui il Gip modificata l'imputazione, integrandola con la contestazione di una circostanza aggravante (nella specie, art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sugli stupefacenti), č esperibile solo l'appello ex art. 309 c.p.p., e non la richiesta di riesame, atteso che tale ultimo rimedio č esperibile solo nei confronti dei provvedimenti dai quali scaturisce la limitazione della libertą personale, mentre tutti gli altri provvedimenti confermativi o modificativi rientrano tra le «ordinanze in materia di misure cautelari» cui si riferisce l'art. 310.