(massima n. 1)
In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario gią valutato in sede di riesame ed a legittimare la revoca della misura, il mero fatto dell'adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al pił assumere rilevanza gli elementi per la prima volta eventualmente acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario gią posto alla base della confermata misura a carico dell'istante.