(massima n. 1)
Le norme di cui all'art. 872, secondo comma, c.c. in tema di distanze di costruzioni, nonché quelle integrative del codice civile in subiecta materia, sono le uniche che consentano, in caso di loro violazione nell'ambito dei rapporti interprivatistici, la richiesta, oltre che del risarcimento del danno, anche della riduzione in pristino, a nulla rilevando, per converso, il preteso carattere abusivo della costruzione finitima, il suo insediamento in zona non consentita, la disomogeneitą della sua destinazione rispetto a quella (legittimamente) conferita al fabbricato del privato istante in conformitą con le disposizioni amministrative in materia, la sua (asserita) rumorositą e non conformitą alle prescrizioni antincendio, la sua insuscettibilitą di sanatoria amministrativa, circostanze, queste, che, pur essendo astrattamente idonee a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integrano, in alcun modo, gli (indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 e ss. c.c. (o di quelle in esse richiamate).