(massima n. 1)
A norma dell'art. 872, secondo comma, e 873 c.c., la violazione delle norme dei regolamenti edilizi comunali, integrative del codice civile, in materia di distanze tra le costruzioni abilita la parte interessata a richiedere e ottenere la riduzione e l'arretramento della costruzione (oltre al risarcimento dei danni), anche quando č violata la norma di un piano regolatore comunale che in maniera assoluta e inderogabile prescriva una certa distanza delle costruzioni dal confine, cosė rendendo inapplicabili sia le disposizioni del codice civile che danno attuazione al principio della prevenzione sia la disciplina sulle costruzioni a dislivello.