(massima n. 1)
Il soggetto che assuma, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto", essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma secondo, c.p. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della societā o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, č responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale č sostanzialmente equiparato.