(massima n. 1)
Nella disciplina dettata dagli art. 2504 septies c.c. (applicabile "ratione temporis"), la scissione parziale di una societą, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o pił societą, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della societą scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova societą di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l'estinzione della societą scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalitą dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilitą della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltą del successore di spiegare intervento nel giudizio e d'impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa; in tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualitą e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, č rilevabile anche d'ufficio.