(massima n. 1)
In tema di societą a responsabilitą limitata, la previsione statutaria di una durata della societą per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilitą ad una societą a tempo indeterminato; ne consegue che, in base all'art. 2473, comma secondo, cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelare l'affidamento del socio circa la possibilitą di disinvestimento della quota da una societą sostanzialmente a tempo indeterminato.