(massima n. 1)
La responsabilitā illimitata del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione della societā, sancita dall'art. 2320 c.c. che, a tal fine, lo equipara all'accomandatario, non č collegata a vicende personali o societarie suscettibili di pubblicizzazione nelle forme prescritte dalla legge, ma deriva dal dato meramente fattuale di tale ingerenza e non č destinata a venir meno per effetto della sola cessazione di quest'ultima, prescindendo la suddetta equiparazione da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, ovvero dipendenti o meno da essa. Pertanto, l'estensione, in siffatte ipotesi ed alla stregua dell'art. 147 legge fallim., del fallimento della societā in accomandita semplice al socio accomandante non č soggetta ad altro termine di decadenza che non sia l'anno dalla iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale (ad esempio il recesso) o societaria (ad esempio la trasformazione della societā), che abbia comportato il venir meno della sua responsabilitā illimitata, escludendosi, invece, la possibilitā di ancorare la decorrenza di detto termine alla mera cessazione dell'ingerenza nell'amministrazione.