(massima n. 1)
La liquidazione della quota del socio receduto da societā irregolare, ai sensi dell'art. 2289 c.c., richiamato dall'art. 2297 primo comma, c.c., consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore č costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne č imposto l'adempimento (sei mesi dal giorno in cui si č verificato lo scioglimento della societā), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 1182, terzo comma, c.c., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore.