(massima n. 1)
La responsabilitā della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica č configurabile qualora si verifichi un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento ed eziologicamente connesso ad un comportamento della p.a. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimitā dell'atto a determinarne automaticamente l'illiceitā. Ne consegue che l'annullamento dell'atto lesivo (nella specie il provvedimento di contestazione di violazioni in materia di pesca, poi annullato dall'autoritā giudiziaria a seguito della normativa sopravvenuta) non č sufficiente ad integrare il fondamento di una domanda risarcitoria, dovendosi indagare anche sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) nella condotta della p.a.