(massima n. 1)
Il risarcimento del danno da fatto illecito può derivare solo da comportamenti ritenuti illeciti e sanzionabili nel momento in cui si pone in essere la condotta, in quanto nessuno può essere assoggettato a sanzione in relazione a comportamenti che la legge non considerava illeciti al tempo in cui il soggetto ha agito. (Principio enunciato con riferimento a condotte poste in essere prima della data di deposito di sentenze della Corte di giustizia CE, che prevedevano un aggravamento della responsabilità rispetto alla disciplina in vigore alla data in cui erano stati posti in essere i comportamenti allegati a fondamento della domanda risarcitoria).