(massima n. 1)
La prioritā dell'uso in tema di immissioni ha carattere oggettivo, in quanto l'uso o la destinazione considerati in rapporto con la loro prioritā riguardano i fondi e la produzione industriale nei loro reciproci rapporti, e non i proprietari e gli imprenditori tra quali sia sorta la controversia; essa non č pertanto identificabile con quella esistente al momento dell'acquisto della proprietā o della titolaritā d'impresa da parte dei soggetti litiganti. (Nella specie, la C.S. ha ritenuto irrilevante, al fine di valutare la liceitā delle immissioni di un impianto cementizio e determinare l'indennitā dovuta in ragione delle immissioni dannose a carico di un terreno vicino, l'anterioritā dell'esercizio industriale rispetto alla data di acquisto del terreno stesso da parte dell'attore).