(massima n. 1)
In tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad attivitā commerciali, il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell'immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda la dovuta indennitā di avviamento, č obbligato, ai sensi dell'art. 1591 c.c., al pagamento del corrispettivo rapportato al canone legalmente dovuto, sostituendosi tale importo, anche in tale fase di ultrattivitā del rapporto, a quello contrattuale eventualmente convenuto in contrasto con la legge.