(massima n. 1)
La convalida tacita del contratto, di cui all'art. 1444, secondo comma, c.c., non č integrata dalla mera richiesta, formulata dalla parte che avrebbe titolo a domandare l'annullamento, di eliminazione della situazione costituente l'oggetto del vizio del suo consenso (nel caso di specie: errore essenziale e riconoscibile sulla libertā da vincoli dell'immobile locato, invece assoggettato ad espropriazione forzata in fattispecie nella quale il conduttore non avrebbe potuto opporre la locazione all'eventuale aggiudicatario).