(massima n. 1)
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da nullitā del contratto inizia a decorrere dalla data del contratto, se a domandarlo č la stessa parte che ha invocato la nullitā; decorre, invece, dalla data di accertamento giudiziale della nullitā, se č preteso da una parte negoziale diversa da quella che ha fatto valere quest'ultima.