(massima n. 1)
Il coniuge in regime di comunione legale, estraneo all'accordo simulatorio, č terzo, legittimato a far valere la simulazione con libertā di prova, ai sensi degli artt. 1415, secondo comma, e 1417 c.c., rispetto all'acquisto di un bene non personale, effettuato dall'altro coniuge durante il matrimonio con apparente intestazione a persona diversa, atteso che tale simulazione impoverisce il patrimonio della comunione legale, sottraendogli il diritto previsto dall'art. 177, lett. a), c.c.