(massima n. 1)
.......la cessione di un'opera d'arte (nella specie, anteriore alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte) conclusa nell'erroneo convincimento, comune ai contraenti, della sua genuinitą, non configura un contratto nullo per illiceitą dell'oggetto, ma una vendita di "aliud pro alio", che legittima l'acquirente a richiedere, nell'ordinario termine di prescrizione decennale, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi dell'art. 1453 c.c.