(massima n. 1)
Il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di un'opera senza la prescritta concessione edilizia č nullo per illiceitā dell'oggetto e la nullitā impedisce al contratto di produrre i suoi effetti sin dall'origine, senza che rilevi l'eventuale ignoranza delle parti circa il mancato rilascio della concessione, ignoranza comunque inescusabile, attesa la grave colpa di ciascun contraente, che avrebbe potuto verificare, con l'ordinaria diligenza, la reale situazione del bene dal punto di vista amministrativo. Pertanto nel giudizio instaurato dall'appaltatore contro l'appaltante per la risoluzione del contratto, rimasto ineseguito, e il risarcimento del danno conseguente, č irrilevante l'accertamento dell'eventuale responsabilitā dell'appaltante in ordine al mancato rilascio della concessione edilizia dell'opera appaltata (nella specie, capannone industriale).