(massima n. 1)
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare — posto l'interesse dell'imputato ad ottenere, “ora per allora”, la declaratoria di estinzione della suddetta misura per intervenuto superamento dei termini relativi ad una precedente fase procedimentale — deve ritenersi che detta declaratoria, mentre non può aver luogo quando il superamento sia configurabile soltanto facendo riferimento ad una sopravvenuta, diversa qualificazione giuridica del fatto, dev'essere invece pronunciata quando esso sia configurabile a ragione dell'intervenuto proscioglimento per i reati più gravi, in relazione ai quali il termine della fase precedente era stato determinato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha riconosciuto il diritto alla scarcerazione dell'imputato, già sottoposto a custodia cautelare per associazione per delinquere, omicidio ed altro, a seguito dell'assoluzione, intervenuta in grado di appello, dal più grave reato di omicidio, in relazione al quale era stata determinata la durata massima della misura cautelare nella fase precedente).