(massima n. 1)
In tema di durata massima dei termini di fase della custodia cautelare, l'autonomia di ogni singola fase del procedimento, quale contemplata dall'art. 303 c.p.p., postula che i termini ad essa relativi siano commisurati ai fatti cosģ come contestati nella fase medesima, senza possibilitą di utilizzare retroattivamente le eventuali modificazioni intervenute nella fase successiva, derivanti da diversa qualificazione giuridica dei fatti anzidetti ovvero da assoluzione dell'imputato da taluno degli addebiti a lui mossi.