(massima n. 1)
La protrazione della durata massima della custodia cautelare per effetto di una norma successivamente intervenuta deve interessare esclusivamente gli stati di detenzione ancora legittimamente in atto al momento dell'entrata in vigore della disposizione modificatrice di quella precedente, mentre deve escludersi che l'innovazione possa condurre al mantenimento o al ripristino dello stato di carcerazione preventiva nei confronti di chi abbia gią maturato il diritto alla scarcerazione.