(massima n. 1)
La decorrenza ex novo dei termini di fase della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p., ha luogo anche nel caso in cui, insorto conflitto negativo di competenza fra il giudice che aveva disposto la misura e altro giudice, la Corte di cassazione, risolvendo detto conflitto, abbia affermato la competenza del primo. Verificandosi tale ipotesi, il nuovo termine decorre, ai sensi dell'art. 32, comma 3, c.p.p., dalla comunicazione dell'estratto della sentenza della Suprema Corte ai giudici in conflitto, effettuata ai sensi del precedente comma 2 dello stesso articolo.