(massima n. 1)
In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione e di conseguente regressione del processo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare in carcere, dopo la sentenza n. 292 del 1998 della Corte costituzionale, occorre fare riferimento, per i termini massimi «intermedi», alla fase in cui il procedimento č regredito, raddoppiando la durata fissata per ciascuna fase dall'art. 303 c.p.p., ma senza tener conto dei periodi di sospensione di cui al precedente art. 304, comma primo, lett. b), come previsto dalla disposizione del comma settimo di quest'ultimo articolo, non toccata dalla Corte costituzionale.