(massima n. 1)
La disciplina di cui all'art. 304, comma 6, c.p.p., applicabile, in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 292 del 1998, anche nel caso di regressione del procedimento ad una fase o ad un grado di giudizio diversi, con conseguente decorrenza ex novo dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p., implica che, verificandosi tale ipotesi, il limite invalicabile costituito dal doppio del termine di fase debba essere calcolato tenendo conto di tutta la custodia cautelare sofferta dall'inizio della fase alla quale il procedimento č regredito, e non soltanto di quella riferibile a detta fase. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione di merito la quale, oltre a contestare il carattere vincolante della sentenza della Corte costituzionale, aveva sostenuto che, essendo stata annullata con rinvio la sentenza d'appello, non si dovesse comunque tener conto della custodia cautelare sofferta dopo la pronuncia di detta sentenza e fino alla pronuncia della decisione di annullamento).