(massima n. 1)
Poiché l'art. 304, comma 6, c.p.p. si riferisce ai termini massimi di custodia cautelare che non possono essere superati nell'ambito della singola fase o ai fini del calcolo della durata complessiva della custodia cautelare, i termini di fase della custodia cautelare debbono essere calcolati per ciascuna fase alla quale si riferiscono, sommando tra loro i vari periodi di privazione della libertą sofferti nella stessa fase o nello stesso grado di giudizio. Pertanto, nel caso di regressione del procedimento ai sensi dell'art. 303, comma 2, cp.p., il termine massimo di custodia cautelare tenuto conto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 292 del 1998, secondo cui la regola dettata dall'art. 304, comma 6, c.p.p. opera anche in detta ipotesi potrą ritenersi superato qualora la relativa durata abbia superato il doppio dei termini di fase (ivi comprese le eventuali sospensioni) oppure i termini complessivi previsti dall'art. 303, comma 4, c.p.p., ferma restando l'esclusione dal computo dei periodi sofferti in custodia cautelare afferenti ad altri gradi del giudizio.