(massima n. 1)
La portata generale che, in base alla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 292 del 1998, va riconosciuta alla regola contenuta nell'art. 304, comma 6, c.p.p. (secondo cui la durata della custodia cautelare non può comunque superare, per ogni fase, il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 stesso codice), non ha alcuna incidenza sull'altra regola contenuta nel comma 7 del medesimo art. 204, secondo cui nel computo dei termini di cui al comma precedente, fatta eccezione per il solo limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b).